Il Capo dell’Ufficio Consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni
di ufficiale di Stato Civile, attenendosi alla legislazione nazionale (art. 8,
DPR 5 gennaio 1967, n.200). Il Capo della Cancelleria Consolare all’Avana (e
il personale da lui delegato) esercita dette funzioni per i cittadini Italiani
residenti a Cuba.
L’Ufficiale dello Stato Civile riceve tutti gli atti concernenti lo stato Civile, custodisce
e conserva i registri e qualunque atto che vi si riferisce.
Per mantenere aggiornata la posizione di Stato Civile, i cittadini sono tenuti ad
informare il Consolato di ogni cambiamento che intervenga nel loro status
presentando i loro certificati di nascita, matrimonio, morte e sentenze di.
Anche i cittadini italiani non residenti a Cuba sono tenuti a comunicare al Consolato
i cambiamenti di Stato Civile nel caso essi siano avvenuti in questa
circoscrizione consolare (ad es. Matrimonio celebrato presso il Municipio
dell’Avana), mediante la presentazione dei relativi certificati che, per
essere validi ai fini della trascrizione, dovranno essere legalizzati dal Ministero degli
Esteri cubano per poi essere legalizzati da questa Ambasciata
La Cancelleria Consolare dovra' ricevere i certificati di
nascita, morte e le sentenze di divorzio ai fini della trascrizione già
corredate di traduzione da parte dell’interessato.
Importante: prima di presentare un certificato, si prega di controllare bene i nomi, le date e i
luoghi di nascita. In caso di errore, sarà l'Ufficio che ha emesso il Certificato che dovrà fare le opportune correzioni prima della legalizzazione
del Certificato.
DIVORZI
Per trascrivere una sentenza di divorzio in Italia il cittadino italiano deve presentare i
seguenti documenti:
Copia integrale della sentenza da cui risulta il passaggio in giudicato rilasciata dal Tribunale competente,
legalizzata dal Ministero degli Esteri cubano
Traduzione in italiano, effettuata da un traduttore autorizzato, di detta
sentenza
Passaporto in corso di validità
Fotocopia dei summenzionati documenti
Istanza in carta semplice di trascrizione della
sentenza e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non
esiste procedimento analogo tra le stesse parti, pendente davanti al giudice
italiano, che abbia avuto inizio prima del processo.