::SERVIZIO
DI LEVA::
Il cittadino italiano che si trova all'estero conserva gli obblighi militari.
L’autorità consolare compie le
operazioni di leva ed esplica ogni altra connessa attività nei confronti dei
connazionali residenti nella circoscrizione. In genere, il precetto di leva
perviene dal Comune di iscrizione anagrafica che lo inoltra direttamente
all’ufficio consolare per la successiva notifica all’interessato.
Il giovane residente all’estero e’ tenuto, indipendentemente da ogni notifica,
a regolare la sua posizione di leva presso l’Ufficio consolare
territorialmente competente.
L'ARRUOLAMENTO
L’arruolamento è la procedura amministrativa con la quale chi é soggetto agli obblighi di leva viene
dichiarato abile allo svolgimento del servizio militare. Ogni cittadino
italiano residente all’estero deve quindi – nell’anno solare in cui
compie diciotto anni di età - presentarsi all’Ufficio Consolare italiano
del proprio luogo di residenza per richiedere l’arruolamento (che
all’estero viene effettuato senza visita medica, salvo casi particolari). Coloro che non si arruolano vengono dichiarati renitenti.
Per arruolarsi é necessario
presentarsi personalmente all'Ufficio consolare muniti di un documento di
identità in corso di validità (rilasciato da non più di 10 anni).
Per ottenere l'arruolamento é
necessario che la nascita all'estero del cittadino italiano sia stata
formalmente registrata in Italia (vedi Ufficio Stato Civile).
LA DISPENSA
Dopo la presentazione e la
verifica dei documenti, l’Ufficio consolare provvede all'arruolamento e
consegna all'interessato la "Dispensa dal presentarsi alle armi in tempo
di pace". Nello stesso tempo comunica l´avvenuto arruolamento alle
Autorità militari italiane affinché queste ultime ratifichino il
provvedimento. La Dispensa ha validità definitiva solo dopo la ratifica da
parte delle Autorità militare italiane.
La Dispensa non solleva l´interessato dall'obbligo di prestare il servizio militare, ma sospende tale obbligo finché
sussistono le condizioni che hanno determinato il rilascio. La Dispensa
mantiene la propria validità solo se il cittadino continua a risiedere
stabilmente all'estero fino al compimento del ventiseiesimo anno d'etá. Cittadini
arruolati in Italia e successivamente espatriati.
Le persone che sono state
dichiarate abili e arruolate dopo la visita medica di leva in Italia non
possono trasferirsi all'estero per motivi di lavoro, di famiglia o di studio
senza aver ottenuto, dal Distretto militare italiano di appartenenza, l´autorizzazione
all'espatrio.
Coloro che non hanno richiesto e
ottenuto il nulla-osta in Italia, devono rivolgersi al Consolato per fare
domanda di autorizzazione a risiedere all'estero a tempo indeterminato entro
e non oltre il giorno precedente la data prevista di presentazione per il
servizio militare. Si attira l´attenzione sul fatto che la mancanza di questa
autorizzazione fa incorrere nel reato di "mancanza alla chiamata alle
armi" , ben più grave della renitenza.
RIENTRO TEMPORANEO IN ITALIA
Le persone che sono state autorizzate a non svolgere
il servizio militare perché residenti all'estero, possono rientrare in Italia
per brevi periodi senza che venga meno l´efficacia dell'autorizzazione.
Coloro che rimpatriano temporaneamente per
giustificati motivi (ad esempio familiari, turistici, sanitari, attinenti
all'attività lavorativa esercitata all'estero, eccetera), qualora abbiano
sottoscritto un'apposita "Dichiarazione d'Impegno", non sono tenuti a
richiedere alcuna autorizzazione all'Autorità diplomatica o consolare. In
mancanza della predetta "Dichiarazione d'Impegno", il connazionale
dovrà obbligatoriamente richiedere, volta per volta, il permesso di temporaneo
rimpatrio.
Nota importante
In base alla Legge n. 331 del 14 novembre 2000, recante "Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale", i cittadini
italiani nati dopo il 1 gennaio 1986 non saranno più chiamati per il servizio militare obbligatorio. Potranno effettuare il
servizio di leva solo su domanda.
OBIEZIONE DI COSCIENZA
L'obiezione di coscienza può essere invocata da quei cittadini che sono contrari al
servizio militare armato.
Le nuove norme in materia (legge
8 luglio 1998, n.230) prevedono che non si potrà più indagare, come
avvenuto finora, sulla fondatezza delle motivazioni personali di chi sceglie di
servire lo stato rifiutando le armi.
Sito Ufficiale dell'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile
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